Contratto part time: caratteristiche e limiti

Il lavoro a tempo parziale è caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro pattuito dal datore di lavoro e dal lavoratore è inferiore all’orario normale di lavoro. Il patto con cui le parti concordano lo svolgimento di un orario ridotto rispetto all’orario normale può essere stipulato da qualsiasi categoria di lavoratori e in qualsiasi momento del rapporto di lavoro.

Il contratto part-time può essere concluso anche per una durata determinata. Un contratto a tempo pieno può essere trasformato a tempo parziale in modo definitivo oppure per un periodo determinato.

Il part time è definito:

  • Orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ad esempio, un lavoratore che presta attività per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per 4 anziché 8 ore).
  • Verticale, quando il lavoratore svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
  • Misto, quando l’orario ridotto viene fruito tramite una combinazione delle due tipologie sopra descritte (ad esempio, alternanza di trimestri di lavoro con orario giornaliero ridotto e trimestri con prestazione piena, ma solo nei week-end).

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno (art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66) o a tempo parziale. Le nuove disposizioni non distinguono più tra le diverse tipologie di part time: orizzontale, verticale e misto.

I contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) possono determinare le condizioni e modalità della prestazione del rapporto di lavoro.

Possono avvalersi del contratto part time tutti i datori di lavoro (compresi quelli agricoli). Le disposizioni in materia di part time si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di alcune norme specifiche (art. 10, art. 6 cc. 2 e 6 del D.Lgs. 81/2015), fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

Tutti i lavoratori subordinati possono stipulare contratti part time, compresi:

  • dirigenti e titolari di contratto a termine,
  • operai agricoli,
  • stagionali extracomunitari (INPS, msg. 7.6.1999, n. 33283),
  • lavoratori somministrati (INPS, circ. n. 157 del 27.7.1999),
  • viaggiatori e piazzisti,
  • collocamento obbligatorio (Cass. n. 11474 del 29.11.1990),
  • lavoratori a cottimo.

L’apprendistato è compatibile con il part time se il numero di ore di lavoro permette all’imprenditore di addestrare sufficientemente l’apprendista, ovvero se la durata della prestazione lavorativa consente il conseguimento della qualifica e il soddisfacimento dell’esigenza formativa professionale (Min. Lav., circ. 9/2004; circ. n. 102 del 26.8.86; n. 46 del 30.4.2001).

Continuano ad essere esclusi dall’applicazione delle norme sul part time i lavoratori domestici (Min. Lav. circ. n. 102 del 26.8.1986). Questi lavoratori possono stipulare contratti ad orario ridotto per particolari necessità, ma senza sottostare alla disciplina del D.Lgs. 81/2015.

Il lavoro agile (smart working) non è incompatibile con il part time (legge 81/2017).

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