Benefici dell’apprendistato
I benefici possono essere classificati in:
- Incentivi contributivi, che si traducono nella possibilità di ridurre il costo del lavoro in caso di assunzione dell’apprendista.
- Incentivi normativi ed economici, che consentono al datore di lavoro di fruire di norme di maggior favore in caso di assunzione di un apprendista, come:
- il non computo nell’organico;
- il sottoinquadramento.
Applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria per gli apprendisti
Per gli apprendisti, l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
- maternità;
- assegno familiare;
- assicurazione sociale per l’impiego.
Contribuzione a carico dell’apprendista e del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in occasione della corresponsione della retribuzione all’apprendista, effettuerà una trattenuta contributiva (a carico dell’apprendista) per l’assicurazione IVS nella misura del 5,84%. La contribuzione complessiva dovuta dall’azienda è pari all’11,61%.
Pensione per gli apprendisti
Nonostante la minor contribuzione, gli apprendisti maturano la propria posizione contributiva in modo totale, come qualsiasi altro lavoratore dipendente.
Tale gestione è rinvenibile dal combinato disposto dell’art. 1, co. 10, L. 335/1995 e dell’art. 37, co. 3, lett. d), L. 88/1989.
Infatti, mentre quest’ultima norma afferma:
“Sono a carico della gestione: (…)
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori, ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l’apprendistato, e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato”.
Mentre la L. 335/1995, all’art. 1, co. 10, recita:
“Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l’aliquota per il computo della pensione è fissata al 33%”.
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