Forfettari e fattura elettronica

I contribuenti che applicano il regime forfettario:

  • Non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
  • Sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
  • Non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.

Restano invece soggetti agli obblighi di:

  • Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • Certificazione dei corrispettivi;
  • Integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
  • Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Forfettari e fattura elettronica nel 2023

L’articolo 18 del DL 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario.
La novità si applica:

  • A partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000;
  • A partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

A dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in ordine all’obbligo di emissione della fattura elettronica nel 2023 per chi applica il regime forfettario:

  • Chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2021 è obbligato a partire dallo scorso 1° luglio 2022 e quindi anche nel 2023;
  • Chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2022 sarà obbligato dal 1° gennaio 2024.

Dal luglio 2022 sono quindi incluse nei flussi delle e-fatture che transitano dal Sistema di Interscambio le partite IVA con ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro nel corso del 2021; resta escluso fino al 2024 chi ha superato la soglia nel 2022.

Semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi. Inoltre, non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

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