Libro Unico Lavoro: obblighi e contenuto

Soggetti obbligati al Libro Unico del Lavoro

Sono obbligati a istituire il nuovo Libro Unico del Lavoro:
1) i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, dell’autotrasporto, marittimi, che occupano lavoratori subordinati, oppure co.co.co. anche a progetto, o associati in partecipazione con apporto lavorativo o misto;
2) società anche di fatto di persone o di capitali, cooperative, e imprese familiari che instaurano rapporti di lavoro subordinato, oppure di co.co.co., o di associazione in partecipazione.

Soggetti esclusi dal Libro Unico del Lavoro

Sono esclusi dalla tenuta del LUL:

  • Le pubbliche amministrazioni;
  • I datori di lavoro domestico;
  • I titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti, co.co.co. o associati in partecipazione;
  • Le società cooperative e ogni altra società (anche di fatto, persone o capitali) che si avvalgono del solo lavoro dei soci e non hanno dipendenti o collaboratori;
  • Le imprese familiari che si avvalgono esclusivamente del lavoro di coniuge, figli e altri parenti o affini.

Lavoratori da registrare nel Libro Unico del Lavoro

Devono essere registrati nel LUL i dati relativi a:

  1. Tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla qualifica (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti, ecc.), inclusi:
    • Lavoratori a termine;
    • Part-time;
    • Impiegati presso sedi operative estere;
    • Lavoratori distaccati;
    • Lavoratori somministrati (sul LUL dell’azienda utilizzatrice solo dati anagrafici; sul LUL dell’agenzia anche le presenze).
  2. Lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
  3. Collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 30 giorni (mini co.co.co.);
  4. Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto (lavoro + capitale).

Lavoratori da non registrare nel Libro Unico del Lavoro

Non vanno annotati nel LUL:

  • Coadiuvanti di imprese commerciali;
  • Collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari;
  • Soci lavoratori (se non titolari di rapporto subordinato o co.co.co.);
  • Tirocinanti e stagisti.

Dati da registrare sul Libro Unico del Lavoro

Per ciascun lavoratore devono essere riportati:

  • Cognome e nome;
  • Codice fiscale;
  • Qualifica e livello contrattuale (esclusi co.co.co. e associati);
  • Elementi retributivi;
  • Anzianità di servizio;
  • Posizioni assicurative e previdenziali;
  • Somme dovute per il periodo di paga;
  • Premi, lavoro straordinario e supplementare, rimborsi spese;
  • Trattenute fiscali e previdenziali;
  • Detrazioni fiscali;
  • Dati relativi agli ANF;
  • Prestazioni percepite (malattia, maternità, infortunio, CIG, ecc.).

Libro Unico del Lavoro telematico

Dal 1° gennaio 2017, il Libro Unico del Lavoro è tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 151/2015. Le modalità tecniche e organizzative per la tenuta, l’interoperabilità, l’aggiornamento e la conservazione dei dati sono state demandate a un decreto del Ministro da emanarsi entro il 23 marzo 2016.

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>> “Selezione e Amministrazione del Personale”

>> “Gestione delle Risorse umane”

>> “Amministrazione del Personale e Diritto del lavoro”

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