Soggetti obbligati al Libro Unico del Lavoro
Sono obbligati a istituire il nuovo Libro Unico del Lavoro:
1) i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, dell’autotrasporto, marittimi, che occupano lavoratori subordinati, oppure co.co.co. anche a progetto, o associati in partecipazione con apporto lavorativo o misto;
2) società anche di fatto di persone o di capitali, cooperative, e imprese familiari che instaurano rapporti di lavoro subordinato, oppure di co.co.co., o di associazione in partecipazione.
Soggetti esclusi dal Libro Unico del Lavoro
Sono esclusi dalla tenuta del LUL:
- Le pubbliche amministrazioni;
- I datori di lavoro domestico;
- I titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti, co.co.co. o associati in partecipazione;
- Le società cooperative e ogni altra società (anche di fatto, persone o capitali) che si avvalgono del solo lavoro dei soci e non hanno dipendenti o collaboratori;
- Le imprese familiari che si avvalgono esclusivamente del lavoro di coniuge, figli e altri parenti o affini.
Lavoratori da registrare nel Libro Unico del Lavoro
Devono essere registrati nel LUL i dati relativi a:
- Tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla qualifica (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti, ecc.), inclusi:
- Lavoratori a termine;
- Part-time;
- Impiegati presso sedi operative estere;
- Lavoratori distaccati;
- Lavoratori somministrati (sul LUL dell’azienda utilizzatrice solo dati anagrafici; sul LUL dell’agenzia anche le presenze).
- Lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- Collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 30 giorni (mini co.co.co.);
- Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto (lavoro + capitale).
Lavoratori da non registrare nel Libro Unico del Lavoro
Non vanno annotati nel LUL:
- Coadiuvanti di imprese commerciali;
- Collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari;
- Soci lavoratori (se non titolari di rapporto subordinato o co.co.co.);
- Tirocinanti e stagisti.
Dati da registrare sul Libro Unico del Lavoro
Per ciascun lavoratore devono essere riportati:
- Cognome e nome;
- Codice fiscale;
- Qualifica e livello contrattuale (esclusi co.co.co. e associati);
- Elementi retributivi;
- Anzianità di servizio;
- Posizioni assicurative e previdenziali;
- Somme dovute per il periodo di paga;
- Premi, lavoro straordinario e supplementare, rimborsi spese;
- Trattenute fiscali e previdenziali;
- Detrazioni fiscali;
- Dati relativi agli ANF;
- Prestazioni percepite (malattia, maternità, infortunio, CIG, ecc.).
Libro Unico del Lavoro telematico
Dal 1° gennaio 2017, il Libro Unico del Lavoro è tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 151/2015. Le modalità tecniche e organizzative per la tenuta, l’interoperabilità, l’aggiornamento e la conservazione dei dati sono state demandate a un decreto del Ministro da emanarsi entro il 23 marzo 2016.
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