Durata del contratto a termine superiore ai 12 mesi

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza necessità di alcuna motivazione (art. 19, co. 1, D.Lgs. 81/2015).

Il contratto può avere una durata superiore (non oltre i 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (come modificato dal D.L. 87/2018):

  1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori (art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2015).
  2. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (art. 19, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2015).
  3. Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale, aziendale) (art. 19, co. 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/2015, come modificato dall’art. 41-bis del D.L. 73/2021 durante la conversione in L. 23 luglio 2021, n. 106). La norma opera per i contratti e per le proroghe e rinnovi stipulati dal 23 luglio 2021 ed entro il 30 settembre 2022, anche qualora il contratto sia destinato a svolgersi oltre la data del 30 settembre 2022.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 81/2015).

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