Controlli soglie ricavi per la contabilità semplificata 2025

Secondo l’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo:

-le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
-le imprese familiari e aziende coniugali;
– le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
– le società di armamento e le società di fatto;
– gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;

Soglie ricavi contabilità semplificata

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 Tuir percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri della competenza fiscale previsti dall’articolo 109, comma 2, Tuir, quindi in pendenza del regime ordinario, non abbiano superato l’ammontare:
di 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure;
di 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Occorre ricordare che il superamento della soglia di ricavi rilevante ai fini della possibilità di aderire al regime di
contabilità semplificata ha sempre effetto dall’anno successivo e mai dall’anno in corso. Quindi, in caso di superamento del limite di ricavi, scatta l’obbligo di adozione della contabilità ordinaria dall’esercizio successivo.

Contemporaneo svolgimento attività

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi e altre attività, occorre
far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ciascuna attività.
In assenza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

L’impresa in contabilità semplificata nel 2024 è obbligata ad adottare la contabilità ordinaria dall’1.1.2025, se al 31.12.2024 risulta aver realizzato ricavi in misura eccedente a 800.000 euro o a 500.000 euro, a seconda del tipo di attività

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