Conguaglio contributivo e assistenziale
Al termine di ciascun anno il datore di lavoro è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale. Tale adempimento è necessario per:
- pervenire all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo;
- applicare le corrette aliquote correlate all’imponibile stesso;
- imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese dell’anno successivo.
Nel caso in cui nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, i datori di lavoro sono autorizzati a tenerne conto in occasione degli adempimenti e del versamento contributivo relativi al mese successivo a quello interessato. Deve comunque essere garantita, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
Gli eventi o elementi per i quali può applicarsi tale principio sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Massimale contributivo e pensionabile
È previsto un massimale contributivo e pensionabile, valido per la sola assicurazione pensionistica (compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%), e annualmente rivalutato esclusivamente per:
- i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 che si iscrivono, a decorrere dall’1/1/1996, a forme pensionistiche obbligatorie;
- coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo.
Tale massimale, non frazionabile a mese, viene annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini dell’applicazione del massimale, in caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in relazione ai diversi rapporti devono essere cumulate.
Fringe benefit e conguaglio
Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23.
Se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso risulta interamente assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali (art. 51, co. 3, TUIR). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo (e non la sola quota eccedente).
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