Conguaglio contributivo

Conguaglio contributivo e assistenziale

Al termine di ciascun anno il datore di lavoro è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale. Tale adempimento è necessario per:

  • pervenire all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo;
  • applicare le corrette aliquote correlate all’imponibile stesso;
  • imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese dell’anno successivo.

Nel caso in cui nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, i datori di lavoro sono autorizzati a tenerne conto in occasione degli adempimenti e del versamento contributivo relativi al mese successivo a quello interessato. Deve comunque essere garantita, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi per i quali può applicarsi tale principio sono:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori di sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali non a zero ore.

Massimale contributivo e pensionabile

È previsto un massimale contributivo e pensionabile, valido per la sola assicurazione pensionistica (compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%), e annualmente rivalutato esclusivamente per:

  • i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 che si iscrivono, a decorrere dall’1/1/1996, a forme pensionistiche obbligatorie;
  • coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo.

Tale massimale, non frazionabile a mese, viene annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini dell’applicazione del massimale, in caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in relazione ai diversi rapporti devono essere cumulate.

Fringe benefit e conguaglio

Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23.

Se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso risulta interamente assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali (art. 51, co. 3, TUIR). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo (e non la sola quota eccedente).

Specializzati in Gestione del Personale con i corsi e master Intrapresa in:

>> “Paghe e Contributi”

>> “Selezione e Amministrazione del Personale”

>> “Gestione delle Risorse umane”

>> “Amministrazione del Personale e Diritto del lavoro”

Articolo precedente
Distacco del lavoratore
Articolo successivo
Assenza ingiustificata
expand_less