Bilancio: costanza nei criteri di valutazione

L’ articolo 2423 bis Codice Civile dedicato ai “Principi di redazione del bilancio” prevede che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro

Il Legislatore mira ad evitare che l’entità del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento risulti condizionata dal criterio di valutazione adottato in bilancio, modificato da un esercizio all’altro in ossequio a politiche di bilancio orientate al conseguimento di contingenti obiettivi di risultato. Il tutto a pregiudizio della possibilità di comparare dati e informazioni di esercizi consecutivi, atteso che dalla comparazione si possono trarre puntuali elementi di giudizio sullo stato e sull’andamento dell’impresa.

Peraltro, come è stato attentamente rilevato, «la motivazione logico–aziendale che sostiene la necessarietà di questo postulato non risiede soltanto nel consentire la raffrontabilità nel tempo e nello spazio dei bilanci aziendali, bensì discende direttamente dall’essere l’esercizio una finzione alla quale si fa ricorso per scopi di conoscenza e di informazione».

La rigidità dei vincoli posti dal disposto normativo  che si contrappone alla variabilità delle condizioni d’impresa e di ambiente, è tuttavia attenuata dal 2° comma del medesimo articolo 2423 bis c.c.17. Esso consente deroghe al principio generale della costanza dei criteri di valutazione sotto il vincolo del rispetto di due condizioni:

a) la sussistenza di casi eccezionali;

b) la trasmissione in nota integrativa di una chiara ed esaustiva spiegazione in merito alle motivazioni che hanno indotto a derogare e in merito agli effetti generati dalla deroga sulla rappresentazione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria d’impresa.

Al verificarsi dei casi eccezionali, il ricorso alla deroga impone il rispetto di una seconda condizione sottesa alle informazioni da trasmettere in nota integrativa; la deroga, infatti, deve essere adeguatamente motivata ed illustrata in termini di effetti indotti sulla situazione aziendale oggetto di rappresentazione, e ciò al fine di prevenire possibili abusi volti all’occultamento dei risultati conseguiti.

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